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8 Agosto 2018Come risparmiare sulle spedizioni?
20 Agosto 2018L' accordo commerciale fra UE e Giappone denominato "Accordo di Partenariato Economico” (APE) (in inglese “Economic Partnership Agreement” – EPA) è il più grande trattato commerciale bilaterale sottoscritto dalla UE, che dà il via alla più vasta area di libero scambio del mondo, pari a un terzo dell’economia globale.
L’accordo è stato firmato al vertice di Tokyo il 17 luglio 2018, tra i rappresentanti dell’Unione Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, insieme al primo ministro giapponese Shinzo Abe.
Anno 2019
Dal 1° febbraio 2019 è arrivata una novità che vede l’Unione Europea e il Giappone protagoniste della più grande area di libero scambio al mondo. Le imprese dell'UE esportano già oltre 58 miliardi in beni e 28 miliardi di servizi in Giappone ogni anno, ma in passato hanno dovuto affrontare diverse barriere commerciali.
Cosa prevede l'accordo
L'accordo garantisce anche l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli finanziari, l'e-commerce, le telecomunicazioni e i trasporti. Facilita, inoltre, l'accesso delle imprese dell'UE ai mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi e comprende anche un capitolo completo sul commercio e lo sviluppo sostenibile (rafforzando gli impegni dell'UE e del Giappone in materia di cambiamenti climatici e ambiente), oltre a stabilire standard molto elevati su tematiche come lavoro, sicurezza e tutela dei consumatori.
Questi cambiamenti hanno sicuramente un impatto positivo e visibile sull’economia. Da essi, infatti, deriva un aumento delle esportazioni verso il Giappone del 13,2% (circa 13,5 miliardi di euro)
Parafrasando le dichiarazioni del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, l’accordo offrirà ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più convenienti, e darà alle piccole imprese di entrambe le parti la possibilità di espandersi verso un mercato completamente nuovo.
L’agroalimentare
E' tra i settori che beneficeranno in misura maggiore di quest’intesa: è possibile stimare un risparmio di oltre un miliardo di euro su vino, formaggi e carni, che riguarderà oltre 200 prodotti europei in Giappone. Ma non è tutto. L’accordo riguarderà anche la protezione dei dati personali, agevolandone la libera circolazione tra Europa e Giappone.
Notizie che fanno ben sperare le 14.921 aziende italiane che esportano prodotti in questa direzione. Per avere un’idea del giro d’affari attuale, basti pensare che l’Italia esporta in Giappone beni per un valore di 6,6 miliardi di euro e importa per 4,2 miliardi di euro, con un attivo commerciale di 2,4 miliardi (fonte European Commission).
Gli step necessari agli esportatori italiani ed europei che vogliono organizzare spedizioni in Giappone beneficiando delle tariffe preferenziali.
Per effettuare esportazioni entro l’ambito dell’Accordo economico tra UE e Giappone, le imprese europee dovranno dotarsi di certificato di origine preferenziale per la propria merce, così da far eliminare i dazi all’importazione.
Per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro, l’esportatore deve essere registrato al sistema REX (Registered Exporters System), attestando l’origine su fattura o altro documento commerciale che accompagna l’esportazione e che descriva dettagliatamente il prodotto originario in modo da consentirne l’identificazione.
L’APE tra Europa e Giappone prevede due modalità per dimostrare l’origine della merce:
- La dichiarazione di origine preferenziale (“statement on origin” – tramite REX)
- La “conoscenza dell’importatore” (in questo caso non è necessaria la registrazione nel sistema REX dell’esportatore)
Queste modalità escludono la necessità di presentare il certificato di circolazione EUR1 come prova dell’origine preferenziale.
Per quanto riguarda la dichiarazione di origine preferenziale delle merci, questa ha una validità di 12 mesi dall’emissione e, grazie all’accordo siglato, potrà essere emessa non solo per una spedizione di uno o più prodotti, ma anche per spedizioni multiple di prodotti con caratteristiche simili, sempre entro un arco di tempo non superiore a 12 mesi.